Febbraio 3, 2024

Separazione e divorzio atto unico con la Riforma Cartabia

Le novità introdotte dalla riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia la separazione e divorzio si possono chiedere insieme con un atto unico, tramite una domanda cumulativa inserita in un unico ricorso.
Ciò non vuol dire che è stata abolita la separazione, che è sempre prevista, ma che i tempi per ottenere, prima la separazione e poi il divorzio breve, si sono velocizzati.
Infatti, l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice viene fissata entro 90 giorni, a partire dal deposito del ricorso in Tribunale da parte dell’avvocato.

Successivamente alla presentazione delle due domanda con un solo ricorso, per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

Il divorzio potrà essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed, anzi, trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice.

divorzio unico

Come ottenere il divorzio presentando un unico ricorso

Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:

  1. ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già subito dopo la prima udienza, con cui il Tribunale pronuncia la separazione senza dover attendere la conclusione del giudizio.
    Il giudizio proseguirà per decidere sulle altre questioni, quali: la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ecc...
  2. siano trascorsi 6 o 12 mesi, a condizione che, durante questo periodo ovviamente i coniugi non si siano riconciliati.

Il nuovo ricorso introduttivo del giudizio.

La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutti i documenti necessari in modo che sia più facile (e veloce) decidere.
Per questa ragione, l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
In particolare:

A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.).

Il reddito può derivare non solo dal “reddito da lavoro” (stipendio da dipendente, fatturato da professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, dividendi della società, bonus, commissioni ecc.), ma anche dal “reddito finanziario” (investimenti in Borsa, azioni, obbligazioni, interessi bancari ecc.) o dal “reddito da patrimonio” (affitto di case, uffici, terreni ecc.).

Tra i documenti, è importante depositare anche tutte le spese che si hanno (cibo, luce, gas, vestiario, scuola, doposcuola, ripetizioni private, auto, visite mediche, abbonamenti, sport, svago, viaggi, spese condominiali, affitto, colf/collaboratrice domestica ecc.), ma anche eventuali uscite economiche: mutui, prestiti e finanziamenti.
Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi con un atto prendendo posizione sulle domande ed i mezzi istruttori (prove) indicate dal ricorrente (dal coniuge che ha iniziato per primo la causa depositando il ricorso in Tribunale). Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti.
In presenza di figli minori, devono obbligatoriamente essere depositati i seguenti documenti:

  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • La documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale (non produce, o produce solo parzialmente, la dichiarazione dei redditi, i conti correnti bancari, l’elenco delle proprietà ecc.) il Giudice potrà condannarla al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

B) in caso di richieste di “affidamento” dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), di “collocazione” dei figli presso un genitore, “assegnazione” della casa, è necessario depositare subito tutte le prove a sostegno della propria domanda che ne giustifichino l'accoglimento (documenti, ma anche foto, eventuali dichiarazioni degli insegnati della scuola, testimoni ecc.). Ovviamente anche l’altro genitore che volesse tenere per più giorni con sé i figli durante la settimana o il week end, ma anche durante le vacanze (estive e invernali, le festività ecc.) dovrà immediatamente dare tutte le prove.

C) in caso di richiesta di “addebito” della separazione (per tradimento) è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.).

Come si svolge il giudizio

Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove). Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.

Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più – come succedeva in passato – comparire davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale (prima fase), per poi essere mandati al Giudice istruttore (seconda fase). Ora, alla prima udienza i coniugi devono comparire direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio.

Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, cercherà di trovare un accordo, e far conciliare i coniugi/genitori. Se le parti non si mettono d’accordo, il Giudice istruttore:

  1.  prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
  2. valuterà se ammettere le prove e deciderà:
  • se ammettere i testimoni, fissando una nuova udienza per ascoltare i testi;
  • se disporre Consulente Tecnico d’Ufficio - c.d. CTU, qualora si debba decidere sull'affidamento e collocazione dei figli ovvero sulla capacità genitoriale, fissando anche in questo caso una nuova udienza per verificare la relazione. Oppure, in caso sia necessario, analizzare dei bilanci, documentazione contabili o finanziari particolarmente complessi. Oppure, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se far fare una indagine fiscale alla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc.

Nel caso in cui i coniugi avessero svolto congiuntamente domanda di separazione e divorzio la sentenza sarà articolata in capi separati nei quali saranno ben divise le decisioni:

  1. relative alla separazione: figli, casa, economiche e decorrenza delle stesse, eventuale addebito
  2.  relative al divorzio.

A tua disposizione per separazione e divorzio atto unico

VISTI I CAMBIAMENTI E IL NUOVO PROCEDIMENTO È CONSIGLIABILE, ANCORA DI PIÙ CON L’INTRODUZIONE DEL NUOVO RITO, RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO MATRIMONIALISTA, SPECIALIZZATO IN DIRITTO DI FAMIGLIA.

Noi, dello Studio Calderoni, siamo a disposizione.

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