Marzo 6, 2023

Le novità per la separazione e il divorzio introdotte dalla riforma Cartabia

Le modifiche al rito di separazione

La nuova procedura introdotta dalla riforma Cartabia (nome dovuto alla giurista ed ex ministro Marta Cartabia) permette ai coniugi di ottenere la separazione e il conseguente divorzio attraverso il c.d. rito unico, in altri termini gli fornisce la possibilità di presentare entrambe le domande – separazione e divorzio – nello stesso procedimento.

Unitamente al ricorso, l’avvocato dovrà depositare la documentazione necessaria attestante la situazione patrimoniale e reddituale del proprio assistito, con riferimento agli ultimi tre anni.
In particolare al ricorso devono essere allegati:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Il ricorso deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (e deve essere allegata la copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti).

Per quanto riguarda la competenza territoriale del Tribunale, è sempre competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale quando essere adottati provvedimenti che riguardano un minore” (art. 473-bis.11):

Il criterio generale della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.) è, dunque, secondario (si applica in mancanza di minori coinvolti nel processo.
Il giudice provvederà a convocare l’udienza di separazione entro tre mesi dal deposito dell’atto.

Se ci sono le condizioni, già in questa prima udienza, si potrà giungere ad una contestuale sentenza di separazione e di divorzio.

Ogni procedimento – anche quello di separazione – si conclude, ora, con una sentenza, non esiste più il “decreto” di omologa della separazione consensuale.

In concreto, l’attore, con il ricorso, presenta distinte conclusioni:
con la prima, chiede dichiararsi la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status;
con la seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, chiede pronunciarsi il divorzio.

Nel caso di ricorso con cui si chieda insieme separazione e divorzio, il giudice prima pronuncerà una sentenza parziale di separazione, una volta divenuta definitiva la separazione (passaggio in giudicato), trascorsi i termini di legge e accertata la cessazione ininterrotta della convivenza, potrà pronunciare anche il divorzio.

Per quanto riguarda i procedimenti che nascono da una domanda congiunta, ovvero quando i coniugi trovano un accordo, la domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti “e contiene le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali

In questi casi, la competenza può essere radicata presso il luogo di residenza dell’una o dell’altra parte. resta comunque competente anche il foro di residenza abituale del bambino, per il caso in cui questa non coincida con la residenza dei due genitori
Nell’ambito di questi procedimenti, l’audizione del bambino è disposta dal giudice solo se necessario.

I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando la documentazione economica necessaria.
All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

I coniugi però non dovrà agire due volte in giudizio per ottenere separazione e divorzio.

Le novità introdotte a tutela dei diritti dei minori: piano genitoriale

Il processo, quando coinvolge i minore, secondo lo spirito della riforma, deve intendersi a “gestione condivisa”.
Deve essere un rito, con garanzie e tutele specifiche e particolareggiate per i minori coinvolti, in cui diversi professionisti operano nel prevalente interesse del minore.
Diventano, infatti, parti attive il curatore speciale (ora con poteri anche sostanziali), il consulente (ora specializzato), il mediatore familiare (ore regolato con albo), il coordinatore genitoriale (ora previsto ex lege); soprattutto: l’avvocato, il giudice.

La gestione del procedimento, affidata al tribunale, ma improntata al principio di leale collaborazione – diventa «condivisa» nel senso che il giudice, man mano, conduce il procedimento e coltiva le sue scelte coinvolgendo attivamente gli avvocati, al fine di garantire nel miglior modo possibile l'interesse del minore.

La Riforma si propone di ottenere una maggiore tutela dei figli minori della coppia che vuole separarsi, anche tramite la presentazione di un “piano genitoriale” e la possibilità di ascoltare il minore in fase giudiziale.

Per questo motivo, oltre ai documenti sopra citati, necessari per ottenere la separazione o il divorzio, occorrerà preparare e presentare anche il “piano genitoriale”.
Tale piano genitoriale è molto importante perché indica tutte le attività che i figli svolgono quotidianamente (scolastiche ed extra scolastiche) consentendo al Giudice di scegliere la soluzione più adatta ed efficace per la gestione dell'affidamento del minore, garantendo anche la tutela dello stesso e il suo sano ed equilibrato sviluppo psico fisico.

In questo modo i genitori che si separano saranno vincolati all’adempimento del piano genitoriale sottoscritto e, qualora uno di loro non lo rispetti, potrà essere sanzionato.

Inoltre, nel nuovo procedimento si prevede la possibilità di ascolto dei minori, che abbiano compiuto «gli anni dodici o anche di età inferiore, ove capaci di discernimento».
Questo avviene in un ambiente protetto per il minore e a discrezione del Giudice, che può non procedere all’ascolto se ritiene che non ci siano le condizioni fisiche o psicologiche per farlo, o lo reputi non necessario ai fini della decisione finale.

Ascolto del minore

La disciplina introduce delle novità che soro dirette a garantire e tutelare maggiormente il minore che vine ascoltato.
In primo luogo, i casi di esclusione motivata dell’audizione sono, ora, ben tipizzati nel secondo comma dell’art. 473-bis c.p.c.:

  1. l’ascolto è contrasto con l'interesse del minore;
  2. l’ascolto è manifestamente superfluo;
  3. sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore;
  4.  il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. L’esclusione dell’ascolto in caso di “rifiuto” del bambino costituisce l’adesione all’orientamento che era stato espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito.

Secondo la nuova disciplina introdotta dalla riforma la regola generale è che l’audizione debba essere diretta (quindi, condotta dal giudice); eccezionalmente, tuttavia, nell’interesse superiore e preminente del minore per ragioni primarie di tutela del bambino, l’ascolto può essere realizzato con modalità diverse.
per le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore dovrebbe essere finanche data al minore la possibilità di scelta circa le modalità di audizione perché «è possibile che alcuni minori preferiscano essere ascoltati da uno “specialista” che poi trasmette il loro punto di vista al giudice». Ipotesi concrete possono essere quelle di rischio per il benessere psico-fisico del bambino: in questi casi, è stata la stessa Corte EDU ad imporre di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i bambini.

Nei procedimenti transfrontalieri, invece, il modello di audizione “privilegiato” è quello tramite modalità videoconferenza (e, quindi, tramite collegamenti audiovisivi). Questa scelta consente di evitare che il minore debba essere trasportato da uno stato ad un altro e quindi di non sottoporlo a stress fisici ed emotivi e disagi inutili, oltre che offre la giudice la possibilità di procedere all’ascolto rapidamente.

Curatela speciale

Il Legislatore prevede e regola due diverse ipotesi di curatela speciale:

- processuale (art. 473-bis.8 primo e secondo comma): Il curatore speciale del minore è una figura processuale ossia soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

- sostanziale (art. 473-bis.8 terzo comma): in questo caso, il curatore speciale del minore ha natura sostanziale. Agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del giudice. In tutti i casi, il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

E’ e già presente nella disciplina previgente – è il potere in capo al giudice (anche relatore nel corso dell’istruzione e della trattazione) di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
Il curatore speciale del minore è soggetto su cui grava l’obbligo di ascolto del minore, nei limiti di cui all’art. 473-bis. c.p.c.

Condividi

Maggiori informazioni sull'argomento? Entra in contatto

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram