Diritto della famiglia

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La separazione rappresenta un momento molto delicato nella vita di una coppia o dei membri di una famiglia, durante il quale i membri sono messi a dura prova dal punto di vista emotivo e psicologico.

Così possono nascere momenti di elevata conflittualità. Per questa ragione è necessario avvalersi dell'assistenza di un legale che accompagni i coniugi nel percorso che conduce alla separazione.

Lo studio offre specializzata consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di separazione e divorzio, con o senza figli, curando con estrema professionalità ogni passaggio e incombenza relativa a siffatte procedure, anche sulla base dei più recenti interventi legislativi sul cosiddetto “divorzio breve” ( legge n. 55 del 2015), nonché nelle modalità semplificate introdotte dal decreto legge n. 132/2014, convertito in legge 162/2014 (accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile e procedura di negoziazione assistita).

La separazione consensuale

La separazione consensuale è un accordo, raggiunto dai coniugi volontariamente e congiuntamente, con il quale si regolano gli aspetti personali e patrimoniali della separazione: i coniugi stabiliscono l’ammontare dell’eventuale mantenimento, a chi debba essere assegnata al casa coniugale, come dividere eventuali beni  e regolano il regime e le modalità di frequentazione con i figli minorenni.

I coniugi procedono poi al deposito congiunto di un ricorso in cui è stato trasferito il contenuto dell’accordo, contenente le condizioni della separazione

Tale accordo viene ratificato dal Giudice, il quale, se ritiene infatti che gli accordi siano conformi alla legge, concederà la separazione.
Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla separazione consensuale.

La separazione giudiziale

Nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo dovranno iniziare un procedimento di separazione giudiziale.

In questo caso sarà il coniuge che per primo manifesta la sua volontà di separarsi che dovrà presentare un ricorso innanzi al tribunale territoriale competente, in seguito al deposito del ricorso  inizierà un procedimento diviso in due fasi.

La prima fase si svolge davanti al Presidente del Tribunale che è tenuto a porre in essere un tentativo di conciliazione, i coniugi devono essere presenti e assistiti dal proprio legale.

Se la conciliazione non ha esito positivo, il presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori: autorizza i coniugi a cessare la convivenza e vivere separatamente, fissa un eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole,  dispone il regime di affidamento provvisorio dei figli minori.

Nella seconda fase della separazione giudiziale inizierà il vero e proprio giudizio e verrà fissata una nuova udienza,  in cui verranno acquisite le prove necessarie per decidere sulle domande proposte dai coniugi (in merito alle questioni economiche, patrimoniali e all’affidamento dei minori).

La separazione giudiziale, in qualunque momento può essere trasformata in separazione consensuale, mentre la separazione consensuale non si può trasformare in giudiziale, a meno che non si chieda la modifica delle condizioni di separazione in un momento successivo.

Per quanto concerne la tempistica, la legge n. 55 del 2015 ha ridotto i termini stabilendo che si può proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinando in dodici mesi il termine in caso di separazione giudiziale, ed in sei mesi in caso di separazione consensuale. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale.

Lo studio vi assisterà e vi guiderà anche nel comprendere l’ innovativa convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, illustrandovi persino le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire della la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente, non più davanti al Giudice, bensì innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Le aree legali che seguiamo del diritto della famiglia

  • Negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi;
  • Separazione personale dei coniugi giudiziale (consensuale e non);
  • Divorzio giudiziario;
  • Divorzio breve;
  • Modifica della condizioni di separazione;
  • Modifica delle condizioni di divorzio;
  • Modifica delle condizioni di affidamento di figli minori;
  • Determinazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati da coppie di fatto;
  • Accordi di convivenza;
  • Riconoscimento giudiziale della paternità o maternità;
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