LICENZIAMENTO PER CRISI AZIENDALE.
Il licenziamento per motivazione economica può essere contestato se le ragioni addotte dal datore di lavoro sono generiche e non dimostrate nei fatti.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cass. sent. n. 16572/18 del 22.06.2018) ha confermato che si può impugnare il licenziamento per crisi aziendale se si dimostra che la motivazione è generica e l’azienda, in realtà, non è affatto in crisi.
Non si deve dimenticare, oltretutto, che se il datore di lavoro licenzia il lavoratore dichiarando che tale licenziamento è giustificato dalla causa della crisi aziendale, non può più tornare sui suoi passi o dare ulteriori motivazioni. Per tale ragione, dunque, se non c’è prova di una effettività della crisi, o se dopo il licenziamento l’azienda ha assunto un’altra persona da adibire agli stessi compiti, ovvero anche se il licenziamento è motivato per soppressione del posto di lavoro ma in realtà le stesse mansioni vengono svolte da un altro dipendente, il licenziamento è illegittimo e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno.