Novembre 14, 2018

Come ottenere il pagamento del TFR

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In un periodo di crisi economica molto lavoratori non riescono ad ottenere il pagamento del TFR a causa della crisi dell’azienda in cui lavorano.

Così il lavoratore è costretto ad agire giudizialmente per recuperare le somme a lui dovute.

Omesso pagamento del TFR: la tutela giudiziale prevista dalla legge.

Ricorso per decreto ingiuntivo

Nel caso in cui il datore di lavoro non paga al lavoratore il TFR ( Trattamento di fine rapporto), sarà necessario rivolgersi ad un avvocato per depositare innanzi agli organi giudiziari competenti un ricorso per decreto ingiuntivo.

Al fine di calcolare l’ammontare di tali somme, un consulente del lavoro effettuerà un conteggio sulla base del contratto collettivo nazionale di riferimento, applicabile per la tipologia di mansione svolta dal lavoratore.

In seguito al deposito del ricorso, il giudice adito, se esistono i presupposti di legge, emette un decreto ingiuntivo, ovvero un’ingiunzione di pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di TFR.

A questo punto, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al datore di lavoro e, nel caso in cui comunque quest’ultimo non provveda a corrispondere la somma dovuta, inizierà la fase successiva, l’esecuzione forzata.

Il Fondo di garanzia dell'Inps.

Nel caso in cui l’esecuzione forzata non sia efficace,  in quanto non si riescano a reperire beni mobili (conti correnti capienti) o immobili appartenenti al datore di lavoro idonei a soddisfare il credito del lavatore ( a causa dell’insolvenza del datore di lavoro obbligato, fallimento dell’azienda, ecc) e quindi il lavoratore non riesca a recuperare le somme a lui dovute a titolo di TFR,  si può rivolgere Fondo gestito dall'Inps che paga il sostituendosi al datore di lavoro insolvente.

Possono beneficiare del Fondo di garanzia, presentando apposita istanza, i lavoratori di aziende private che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o i loro “aventi diritto” e i soci delle cooperative di lavoro, sia nel caso di fallimento del proprio datore di lavoro, ma anche quando il datore di lavoro è semplicemente insolvente,  a condizione però che il creditore - ossia il lavoratore - abbia prima effettuato, senza alcun esito positivo, almeno un tentativo di esecuzione forzata.

·        Modalità presentazione istanza e documentazione necessaria

La richiesta, per il recupero del Tfr, va presentata alla sede dell'Inps nella cui competenza territoriale il lavoratore - ex dipendente ha la propria residenza.

Se il lavoratore - ex dipendente ha la residenza all'estero, la sede competente dell'Inps sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato, oppure quella in cui ha eletto il proprio domicilio.

La domanda può essere presentata:

- o utilizzando la modulistica fornita dall'Inps;

- oppure in carta semplice purché siano indicate dettagliatamente tutte le informazioni contenute nel modello dell'Inps.

A partire dall'anno 2012 la domanda va presentata telematicamente.

Il lavoratore - ex dipendente deve allegare una serie di documenti che possono essere trasmessi in forma cartacea o telematica.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore deve allegare:

1) copia di un documento di identità personale, se la domanda non viene firmata in presenza di un funzionario dell'Inps;

2) il modello TFR/CL-BIS – COD. SR52 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale;

3) la copia autentica, anche per estratto, dello stato passivo;

4) la copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;

5) una attestazione della Cancelleria del Tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;

6) copia della domanda di ammissione al passivo con i relativi calcoli.

Nel caso della procedura di concordato preventivo, il lavoratore deve allegare anche:

1) la copia del modello CUD relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;

2) la copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo;

3) una attestazione della Cancelleria del Tribunale in cui viene dichiarato che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo dinanzi alla Corte d'Appello.

Per quanto ai tempi necessari per ottenere il pagamento, la legge stabilisce che l'Inps deve corrispondere al lavoratore istante la somma dovuta a titolo di Tfr entro 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti.

Se l'INPS rigetta la domanda

Qualora l'Inps rigetti la domanda, ovvero liquidi una somma inferiore a quella richiesta, nonché nell'ipotesi in cui l'Inps non abbia emesso alcun tipo di provvedimento, il lavoratore – ex dipendente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, ha la possibilità di ricorrere al Comitato Provinciale dell'Inps.

Se la procedura amministrativa sopra descritta si conclude con esito negativo per il lavoratore che non ottiene il pagamento del TFR dovuto, si potrà proporre l'azione giudiziaria davanti al Giudice del Lavoro entro il termine di un anno che decorre dalla data di chiusura della procedura amministrativa.

Si deve tener conto però che il termine di prescrizione per il recupero del Tfr questo è di 5 anni che decorrono dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro.

 

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