Settembre 23, 2021

Buste paga non consegnate: come il Lavoratore può tutelarsi?

Il datore di lavoro spesso omette di consegnare la proprio dipendente la busta paga.

Lavoratori molto spesso lamentano la mancata consegna del prospetto paga da parte del datore di lavoro.

Tale comportamento, anche nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda al lavatore la retribuzione dovuta, può creare problemi al lavoratore, in quanto non si consente di verificarela correttezza del pagamento ricevuto.

La normativa: l’obbligo a carico del datore di lavoro

La legge n. 4/1953 stabilisce che “il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione”. Nel prospetto paga dei lavoratori dipendenti, con la sola esclusione dei dirigenti, deve essere indicato nome, cognome, qualifica professionale, il periodo a cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché le singole trattenute.

Si deve tener conto poi che, a partire dal 1° luglio 2018 il legislatore ha imposto la piena tracciabilità delle retribuzioni, cioè opera l’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, ivi compresi gli anticipi, attraverso denaro contante direttamente al lavoratore.

Il datore, dunque per legge è obbligato a consegnare al lavoratore la busta paga (prospetto paga) in forma cartacea, telematicamente ( tramite email PEC o email ordinaria), a mano direttamente dall’azienda o anche tramite il consulente del lavoro dell’azienda.

Si deve ben tener presente che la prova legale dell’effettiva consegna del cedolino al lavoratore, nella scadenza prevista, grava sempre sul datore di lavoro e che inoltre la firma “per ricevuta” o per “presa visione e accettazione” può essere richiesta proprio ai fini della prova dell’avvenuta consegna. Tuttavia tale firma non attesta assolutamente né la correttezza dei dati riportati né l’avvenuto pagamento della retribuzione. Non ha quindi efficacia di quietanza.

Le sanzioni previste nel caso di mancata consegna della busta paga.

Per rendere effettiva l’obbligatorietà della consegna del prospetto paga, il legislatore ha previsto una “sanzione amministrativa da 150 a 900 euro”, anche in caso di mero ritardo. Tale sanzione è aumentata in ragione del numero di lavoratori coinvolti o del periodo interessato. Pertanto il lavoratore può promuovere tutte le azioni necessarie per l’ottenimento dei prospetto paga, avendo certezza sia del diritto sia della pena.

Come può difendersi il lavoratore

Il dipendente, quando non gli viene consegnata il cedolino paga (busta paga), può tutelarsi, autonomamente o per mezzo di legale da lui incaricato, chiedendo all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente (ITL) di agire nei confronti del datore di lavoro affinché adempia. 

La denuncia all’Ispettorato del lavoro per mancata consegna della busta paga, deve indicare:

  • i dati identificativi del datore di lavoro, assieme alla posizione INPS e INAIL dell’azienda.
  • Deve poi esporre brevemente e in maniera circostanziata la violazione che ritiene sia stata commessa dal datore di lavoro, indicando dunque la mancata consegna di uno o più prospetti paga. 
  • Infine, deve specificare ogni altro elemento utile a consentire all’autorità di verificare la violazione commessa dal datore di lavoro.

Prima di rivolgersi all’Ispettorato del lavoro è opportuno, ad ogni modo, che il lavoratore tramite il proprio legale invii al proprio datore di lavoro inadempiente, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere alla consegna, o alla messa a disposizione, della busta paga.

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