Assegno Unico Universale INPS e Affidamento Condiviso.
L’assegno unico universale INPS per i figli a carico è una misura economica introdotta con il D. Lgs. n. 230/2021, entrata in vigore il 1° marzo 2022, volta a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari con figli. La sua erogazione è indipendente dalla condizione lavorativa dei genitori e si fonda su criteri di universalità e progressività, legati principalmente all’ISEE del nucleo familiare.
In caso di separazione personale, divorzio o scioglimento del matrimonio, sorge la questione relativa alla ripartizione dell’assegno tra i genitori, soprattutto quando è disposto l’affidamento condiviso dei figli minori. Questo articolo esamina il quadro normativo e l’evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento all’Ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 della Corte di Cassazione.
Quadro normativo dell’Assegno Unico Universale
Quadro normativo dell'assegno unico universale INPS e Affidamento Condiviso
L’art. 2 del D. Lgs. n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico universale INPS è riconosciuto per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (senza limiti di età per i figli disabili). L’art. 4, comma 2, prevede che, in caso di affidamento condiviso, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo diverso accordo o diversa disposizione del giudice.
Questa norma lascia margini di interpretazione in sede giudiziaria, soprattutto nei casi in cui il minore sia collocato stabilmente presso uno solo dei genitori.
Affidamento condiviso e collocamento del minore
L’affidamento condiviso non implica necessariamente una divisione materiale e paritaria del tempo trascorso dal minore con ciascun genitore. Spesso, infatti, viene stabilito un collocamento prevalente presso uno dei due. Tale genitore assume un ruolo centrale nella gestione quotidiana del minore e nelle relative spese di mantenimento diretto.
In questo contesto, la giurisprudenza si è interrogata se, pur in presenza di affidamento condiviso, sia legittimo attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario.
La posizione della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4672/2025)
Con l’Ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione I Civile ha chiarito che:
“In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.”
Tale principio si fonda su un’interpretazione funzionale dell’assegno unico: lo stesso non è da intendersi come un beneficio personale dei genitori, ma come un intervento di sostegno per il benessere del minore, e dunque destinato a chi, di fatto, sostiene il maggior carico di spesa quotidiana.
La Corte ha inoltre osservato che il principio di parità nell’affidamento non esclude la possibilità di trattamenti economici differenziati, purché fondati sull’interesse del minore e sulla situazione concreta.
Riflessioni pratiche e operative
Alla luce dell’orientamento della Cassazione, i giudici di merito possono:
- Attribuire l’assegno unico interamente al genitore collocatario, anche in assenza di un accordo tra le parti;
- Considerare l’assegno come voce economica distinta rispetto al mantenimento ordinario, da valutare autonomamente;
- Correggere la ripartizione operata dall’INPS in caso di richieste congiunte non conformi all’interesse del minore.
Conclusioni
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale sull’assegno unico universale dimostra un crescente favor per il genitore collocatario, nell’ottica di tutelare l’interesse del minore. In caso di separazione o divorzio, dunque, la ripartizione dell’assegno non deve seguire rigidamente lo schema dell’affidamento condiviso, ma deve tener conto della reale distribuzione dei compiti genitoriali e delle esigenze concrete del figlio.
Ai fini operativi, l’INPS ha predisposto una procedura telematica per la gestione delle domande con affidamento condiviso. Tuttavia, in presenza di contenzioso, sarà la decisione del Giudice a prevalere e, dunque, sarà necessario avvalersi di un legale.
Per unlteriori info https://www.studiolegalecalderoni.com/contatti/