Dicembre 20, 2018

Affidamento condiviso dei figli minori e festività natalizie

La normativa di riferimento e la prassi dei Tribunali

La gestione dei figli minorenni di coppie separate nei periodi festivi, soprattutto se il regime di affidamento adottato è quello dell’affidamento condiviso, molto spesso crea o aumenta le tensioni tra i genitori.

Normalmente, l’accordo (nel caso di separazione consensuale) o la sentenza ( nell'ipotesi di separazione giudiziale) contengono una regolamentazione del tempo di permanenza dei figli minorenni con ciascuno dei genitori durante il periodo delle festività.

I genitori, nel caso di separazione consensuale, così come il Giudice adito (nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale) dovrebbero concordare la frequentazione e i tempi di permanenza dei figli durante tale periodo presso ciascuno di essi, dando priorità al benessere dei minori - ovvero a quello che le convenzioni internazionali ( la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989, Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori - Strasburgo 1996 ) chiamano il best interest of Child.

Nel caso in cui non via accordo tra i genitori i bambini, i giudici, per prassi giurisprudenziale, tendono a prevedere che i figli minori trascorrano le vacanze di Natale metà con un genitore e metà con l’altro, in modo tale che, ad anni alterni, passino con uno il periodo dal 23 (o comunque dal giorno di chiusura delle scuole) al 30 e con l’altro il periodo dal 31 al 6 gennaio.

Per quanto riguarda i giorni del 24 - 25 e del 31 - 1° gennaio, la soluzione preferibile, quando la vicinanza dei genitori lo consente, secondo l’opinione prevalente dei giudici, sarebbe quella di alternarsi: se nella prima settimana i bambini stanno con la mamma, sarà opportuno che la sera del 24 o la giornata del 25 la passino col papà. Cosicché, nella seconda settimana, stiano con la mamma la sera del 31 o il giorno di capodanno, sempre alternando di anno in anno.

Si deve, però, tener bene a mente che tale prassi, e il modello di calendario sopra descritto, non è vincolante, essendo sempre consentito ed anzi richiesto ai genitori di concordarne uno diverso, che si adatti meglio alle particolarità del caso concreto, e alle esigenze dei figli, che come detto in precedenza, non possono mai essere sacrificate a vantaggio di quelle dei genitori.

È indubbio, infatti, che le esigenze di una famiglia non sono sempre le medesime; si consideri ad esempio il tipo di lavoro e le ferie di ognuno dei genitori, la collocazione geografica dell'abitazione di ognuno di essi, il luogo in cui abitano i nonni paterni e materni, le modalità con cui ognuno dei genitori è abituato ad organizzare le festività, ecc..

Si deve, oltretutto, sottolineare come il bambino abbia diritto di passare del tempo con i propri nonni e con i parenti con cui ha stretto un legame affettivo importate; la decisione di uno dei genitori di non consentire al figlio di passare le festività con i membri della famiglia dei genitori dovrebbe essere adeguatamente motivata.

Affidamento condiviso: come devono comportarsi i genitori

In conclusione, dunque, i principi ricavabili dalle Leggi vigente, in particolare dalla legge sull'affidamento condiviso ( n. 54/2006) e sopratutto dalle Convenzioni internazionali applicabili in materia, obbligano i genitori che debbano organizzarsi per la gestione dei propri figli minori durante il periodo delle festività natalizie a coinvolgerli nella scelta di come trascorre la feste; ciò non significa ovviamente delegare a figli tali scelte, caricandoli di una eccessiva responsabilità, ma renderli partecipi nella organizzazione delle feste.

E’ sempre preferibile, pertanto, un accordo tra i genitori che eventualmente, per evitare ulteriori contestazioni e conflitti, potrà poi essere confermato da entrambi i genitori e formalizzato anche attraverso una semplice email, evitando così un inutile, dispendioso, (sia dal punto di vista economico che del tempo), ma sopratutto estremamente dannoso per la serenità dei figli, ricorso al Giudice competente.

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